La Fondazione IFEL ha pubblicato la nota di lettura del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), che ripota i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare.
E’ stato pubblicato dalla Fondazione Eifel in collaborazione con l’Anci, la nota di lettura del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, cd dl Aiuti, convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91 che ripota i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare.
Si riassumono di seguito alcune misure presenti nel documento.
Disposizioni in materia di energia
La norma estende al terzo trimestre 2022 la previsione introdotta dal DL 17 “Energia”, ovvero l’annullamento per il terzo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistemaelettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Le disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di fatto sostituiscono e “commissariano” il lavoro che, in attuazione del Decreto Legislativo 199/21, di recepimento della Direttiva RED 2, si sta portando avanti tra Regioni e MITE sull’individuazione delle Aree Idonee. Nel documento viene evidenziato che il tema, al di là dell’urgenza di aumentare la potenza rinnovabile, è assai delicato per l’assetto del Paese. Né nel primo caso, né nel secondo sono stati coinvolti o è previsto un passaggio, anche tecnico, di concertazione con i Comuni e i territori. Pertanto il tenore letterale della disposizione in commento rischia di danneggiare gravemente l’equilibrio territoriale senza una fondata motivazione, dato che equipara il valore del suolo “vergine” agricolo o libero a quello già gravemente antropizzato. Sarebbe necessaria l’imposizione di un lavoro di qualità e uniformità agli operatori che presentano progetti e dare priorità all’individuazione di aree già compromesse industriali dismesse e attive, siti bonificati o da bonificare.
Fonti rinnovabili per il settore agricolo
La norma relativa all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo, prevede la possibilità che gli agricoltori ricorrano all’installazione delle FER sulle proprie coperture per eccedere la produzione energetica di cui hanno bisogno per consumo familiare e vendano in rete il surplus.
Nel documento la misura non viene ritenuta di aiuto efficace al settore agricolo, a cui andrebbe applicata una tariffa energetica ad hoc (abbattuti gli oneri di sistema) con provvedimento di ARERA e a cui andrebbe incentivato con la politica 2021-2027 di coesione l’accumulo e la vendita di prossimità, anche verso i Comuni e le comunità, senza passare per la rete nazionale.
Comunità energetiche rinnovabili
La norma in materia di comunità energetiche rinnovabili prevede una deroga e modifiche al Decreto Legislativo 199/21 e al DL 17 appena emanato, in materia di Comunità energetiche rinnovabili, tema che ANCI ha sottolineato ha la necessità di un chiarimento e una declinazione normativa e regolatoria dedicata.
Nello specifico, la norma prevede due deroghe speciali:
- per il Ministero della Difesa,
- per le Autorità Portuali.
Nel primo caso, si tratta di una deroga dal d.lgs 199/21 per estendere alle realtà presenti sul territorio la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, accedendo alla tariffa incentivante anche per impianti superiori al Megawatt. ANCI ritiene questa deroga iniqua, la stessa dovrebbe a maggior ragione nel pieno rispetto del modello locale alla base delle CER essere estesa alle altre CER a guida comunale. Viene evidenziato che le aree militari dislocate sul territorio sono spesso in pieno centro urbano, a queste dovremmo inserire delle limitazioni rispetto la configurazione nazionale, come quota importante di patrimonio locale. Inoltre, non si comprende il senso di un modello nato per l’equilibrio energetico locale reale, trasformato ora nell’ennesimo meccanismo virtuale nazionale.
Un modello simile, più condivisibile è relativo all’Autorità portuale.
ANCI considera in ogni caso necessari fare chiarezza normativa e regolatoria sulle CER/CEL.
Disposizioni in materia di VIA
La disposizione in materia di VIA vuole modificare l’attuale organizzazione procedimentale in base a cui il Ministero della cultura è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, a cui però può seguire una richiesta integrativa della stessa sotto il profilo naturalistico.
Invece la norma vuole distinguere nettamente e ulteriormente i momenti in cui il Ministero della Cultura interviene nella valutazione. Ad avviso di ANCI, al contrario, è importante mantenere unitarietà di analisi e valutazione, anche temporalmente, migliorando al contempo la cooperazione tra i Ministeri che potrebbero costituire una Cabina di Valutazione per la VIA unitaria, proprio per facilitare lo scambio di informazioni, la contemporaneità di apporto delle competenze diverse, senza di fatto imputare un ruolo di primo livello al MITE, dialogante con i proponenti, e di subordine alla Cultura. Entrambi gli approcci è fondamentale cooperino nello stesso momento, soprattutto nel dialogo con gli investitori privati. Questo aspetto è stato in questi giorni oggetto di una consultazione pubblica dei soggetti istituzionali, tra cui ANCI, sul permitting/iter autorizzativo verso la Commissione Europea.
Appalti pubblici
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.
Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15 luglio 2022, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.
Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la SA emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data. In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, quali importi limite complessivi:
- 1,2 miliardi di euro per l’anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l’anno 2023 per lavori a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);
- 770 milioni di euro per l’anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti (fondo ex art. 1 septies del dl 73/2021).
In entrambi i casi, le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
La nuova norma istituisce presso il MEF, il nuovo “fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con dotazione di 1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari, avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da disciplinare con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro il 2 luglio 2022 (45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge).
Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l’anno 2026. Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all’articolo 25 del dl 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno. È stato previsto, durante l’esame parlamentare, che le disposizioni dell’articolato trovano applicazione anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, limitatamente a quelle specifiche attività ed a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, nonché ai contratti pubblici dei settori della difesa e sicurezza, per quanto compatibili.
Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 79 milioni di euro per il 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale einterregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Valore: fino a 60 euro. Beneficiari: persone fisiche con reddito fino a 35 mila euro.
Si fa presente ai fini della rendicontazione che il termine di decorrenza andrà emendato, dato che gli abbonamenti annuali di studenti e lavoratori vengono già acquistati a inizio anno. Inoltre, appare necessario poi ripartire correttamente la quota tra ferro e TPL urbano, dato che il più delle volte gli abbonamenti sono integrati.
Incremento contributo straordinario caro bollette
Il decreto aumenta, per l’anno 2022, il contributo straordinario già previsto dal dl n. 17/2022 di 170 milioni di euro da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Il riparto viene fatto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Applicabilità avanzo libero
Il decreto, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.
Ritardi nell’approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali
La norma, richiesta dall’Anci e introdotta durante l’esame alla Camera, prevede che per l’anno 2022, agli enti locali che alla data di conversione in legge del presente provvedimento abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto. La deroga ha, in particolare, effetto sulla possibilità dei Comuni di disporre piani di potenziamento della gestione delle entrate, comprensivi di incentivazione del personale coinvolto, anche in caso di approvazione del rendiconto 2021 oltre il termine del 30 aprile scorso.
Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati
La Camera ha approvato un emendamento con il quale, accogliendo una richiesta dell’ANCI, si stabilisce che al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l’impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
Si deve ritenere che i fondi emergenziali residui utilizzabili siano quelli che non hanno specifici vincoli di spesa, per i quali rimane l’originaria finalità delle norme di riferimento. A questo proposito, viene ricordato che le risorse assegnate con il “Fondo di solidarietà alimentare” nel 2021 sono fin dalla legge istitutiva utilizzabili per il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” e pertanto i relativi residui non utilizzati possono concorrere alle riduzioni della Tari con riferimento alle utenze domestiche di nuclei familiari in difficoltà.
Utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento
Il decreto consente ai Comuni, alle CM e alle unioni dei comuni, per il solo anno 2022, di utilizzare gli incassi delle multe per violazioni al codice della strada, quelle per eccesso di velocità e quelle relative alle soste a pagamento comunali “a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas”. La norma non richiede alcuna verifica o dimostrazione degli aumenti intervenuti sulle utenze in questione.
Gli incassi da considerare sono quelli relativi ad accertamenti di competenza dell’esercizio 2022.
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