Nella circolare n. 91 del 2022, l’INPS individua le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. L’Istituto esamina la disciplina con riferimento alla misura giornaliera dell’indennità, al cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo e per la presentazione della domanda e decorrenza della prestazione.
L’INPS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare n. 91 del 27 luglio 2022, con cui riepiloga la disciplina della disoccupazione per I giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa in caso di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
- spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del
dipendente.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il
periodo tutelato di maternità.
Indennità di disoccupazione ordinaria
Ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato
involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che, in
presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13
settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio
precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto
al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di
effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la
disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso
ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di
effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero
massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di
disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario
compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di
disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione
del predetto trattamento ordinario.
Misura giornaliera dell’indennità
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data
dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso
in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal
minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del
massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima,
maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro
giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di
disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo
giornaliero pari a € 56,30).
Cumulo con redditi da lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla
cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o
parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro:
- il 50 per cento del reddito da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di
disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50 per cento del reddito da
lavoro;
- il rimanente 50 per cento è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità
Documentazione da produrre al momento della domanda
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato è tenuto a produrre la seguente
documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione della domanda:
1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o
modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della
retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
2. ultime buste paga;
3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro
nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di
disoccupazione;
5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di
disoccupazione.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono altresì incompatibili con
le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI,
la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le
indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la
percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste
vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere
ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine
del periodo di maternità indennizzato.
A cura della redazione
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INPS, circolare 27/07/2022, n. 91
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