Fisco Nel decreto Semplificazioni

Crisi d’impresa: per la segnalazione dell’AdE soglie IVA più alte e termini più ampi

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Con il correttivo al Codice della Crisi di Impresa approvato in fase di conversione del decreto Semplificazioni, l’Agenzia delle Entrate invierà la segnalazione all’imprenditore se l’ammontare del debito IVA risulti superiore ad euro 20.000. In ogni caso le comunicazioni di riferimento slittano al secondo trimestre 2022 e dovranno essere inviate contestualmente alle comunicazioni di irregolarità (art. 54-bis D.P.R. 633/1972) non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche. Quali sono le conseguenze e gli impatti pratici della modifica normativa sui contribuenti IVA e sulle imprese?
Se il debito IVA sia superiore al 10% del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente e superi la soglia di euro 20.000,00, l’Agenzia delle Entrate potrà segnalare all’imprenditore tale circostanza invitandolo a valutare di avviare una composizione negoziata della crisi.
Lo prevede un emendamento al Codice della Crisi d’impresa approvato in fase di conversione in legge del decreto Semplificazioni.
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Rispetto alla formulazione precedente, si passa così da una soglia “allarmante” di 5.000 euro ad una di 20.000 euro, il cui superamento fa scattare l’invio dell’avviso.

Art. 37 bis: quali novità?

In fase di conversione del D.L. 73/2022 è stato introdotto il nuovo art. 37 bis che va ad intervenire sull’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019, prevedendo varie novità in tema di innalzamento delle soglie IVA, del termine per l’invio ed infine dell’entrata in “operatività”.

Aumentano le soglie IVA

Il correttivo ha previsto che l’Agenzia delle entrate segnalerà all’imprenditore l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis D.L. 78/2010) di importo superiore ad euro 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
Ma attenzione, la segnalazione potrà essere effettuata solo se il debito risulti superiore ad euro 20.000.
In buona sostanza, è stato ritenuto da un lato che le imprese non saranno più considerate in crisi se avranno il loro debito inferiore al 10% del volume di affari e comunque la segnalazione “partirà” dal Fisco solo se verrà superata la soglia di 20.000 euro dell’importo IVA scaduto.

Aumento del termine a 150 giorni

Altra novità di particolare interesse è il passaggio da 60 giorni al maggior termine di 150 giorni entro cui il Fisco procederà alla segnalazione: contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre il termine di cui sopra decorrente dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21 D.L. 78/2010.
Quindi tale intervento porta ad avere un termine ben più alto pari a circa cinque mesi entro cui i Fisco potrà inviare le segnalazioni.

Passaggio al secondo trimestre

Infine, l’art. 25-novies del codice della crisi non opererà più dal primo trimestre, ma con riferimento alle segnalazioni operate dall’Agenzia delle entrate si guarderanno ai debiti risultanti dalle comunicazioni ex art. 21-bis D.L. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.

Osservazioni finali

Il tanto atteso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019, n. 14) è risultato operativo dal 15 luglio 2022.
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Ma fin da subito sono state notate alcune storture in tema di segnalazioni operate principalmente dall’Agenzia delle entrate ad imprenditori che avevano dei debiti IVA di importi ridotti.
Infatti, sono state recapitate a moltissime imprese varie lettere da parte dell’Agenzia delle entrate per debiti IVA non saldati di importi superiori ai cinquemila euro ove si faceva presente di saldare il debito oppure di valutare una possibile situazione di crisi, attivando le la procedura di composizione negoziata.
Ecco che, visto anche l’importo assai ridotto che faceva scattare in automatico l’allerta, si è deciso di intervenire.
Mentre da un lato è stato comunque previsto che se il debito IVA sia inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente l’“alert” non scatta, dall’altro lato è stata innalzata massicciamente la soglia: la segnalazione partirà solo se il debito IVA scaduto sia superiore ad euro 20.000.
Altro aspetto di non poco rilievo riguarda il più che raddoppiato termine per l’invio della segnalazione da parte dell’Agenzia che passa così a centocinquanta giorni rispetto ai precedenti sessanta, garantendo così circa cinque mesi per l’invio.
È bene sottolineare poi che l’Agenzia, contestualmente alla comunicazione di irregolarità (altra novità inserita), e non oltre il termine di cui sopra può procedere all’invio dell’avviso.
A livello conclusivo si può ritenere che, vista la portata del “neo” codice della crisi di impresa era necessario intervenire e ammorbidire alcuni punti e aspetti relativi proprio all’invio delle segnalazioni da parte del Fisco siccome la portata di tale “avviso” era ed è assai invasiva: si segnala all’imprenditore l’anticipata emersione della crisi, invitandolo così ad avviare una composizione negoziata per la soluzione.
Ma le soglie strette rischiavano di travolgere una platea molto estesa ed ampia di imprese nazionali esponendole così a segnalazioni poco veritiere (un debito IVA di cinquemila euro era una soglia irrisoria per essere considerata sintomatica di una crisi imprenditoriale).

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