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Smart working: pronto il modello di comunicazione semplificata, valido anche per INAIL

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Definito il quadro operativo che deve essere seguito da parte delle aziende che vorranno avvalersi dello smart working a partire dal 1° settembre 2022. La procedura di comunicazione semplificata, obbligatoria per i rapporti che transitano in modalità agile a partire da tale data, non prevede più l’obbligo di allegare gli accordi di smart working sottoscritti con i lavoratori ma la trasmissione telematica di un modello contenente i dati essenziali, anche a fini INAIL, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato con il decreto n. 149 del 2022. Come procedere correttamente per evitare sanzioni?
Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) il legislatore ha posto fine al periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile, che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Dal prossimo 1° settembre, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i dati relativi ai nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Nel contempo, il D.Lgs. n. 105/2022, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla direttiva UE n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
In ultimo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, ha fornito il nuovo modello da usare per la comunicazione di attivazione della modalità di smart working nei rapporti di lavoro subordinato.

Disciplina ordinaria del lavoro agile

Le aziende che vogliono ricorrere allo smart working devono stipulare accordi individuali con i singoli dipendenti che vogliono adottare questa modalità organizzativa. L’accordo deve prevedere:
- la durata del periodo di smart working;
- l’eventuale alternanza tra periodi di lavoro in presenza e smart working;
- i luoghi di esercizio della prestazione lavorativa;
- gli strumenti di lavoro utilizzati;
- i tempi di riposo;
- le misure tecniche volte a garantire il diritto alla disconnessione;
- le forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa compatibili con la normativa sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori;
- le forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Comunicazione telematica obbligatoria

A partire dal 1° settembre 2022, le aziende che firmano accordi individuali per lo smart working non dovranno più trasmettere le singole intese raggiunte una per una con ogni dipendente, ma si limiteranno a comunicare solo l’elenco dei lavoratori che hanno deciso in autonomia di firmare l’accordo. In particolare, il datore di lavoro è tenuto comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Lo stesso dicastero provvederà a rendere disponibili i medesimi dati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
I dati da comunicare, in riferimento ai lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart working, sono le seguenti:
- nominativo del lavoratore;
- data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
- data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Sanzioni per inadempimento

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

Tutele infortuni e malattia professionale

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Diritto di precedenza allo smart working

Stando a quanto previsto dalla nuova legge approvata, dunque, le singole aziende, su richiesta degli interessati, hanno la possibilità di concedere comunque ai dipendenti di lavorare in smart working, dando, nei casi di richiesta, priorità ai seguenti lavoratori:
- con figli di età fino a 12 anni;
- con figli in condizioni di disabilità e senza limiti di età;
- con disabilità in situazione di gravità accertata o caregiver.

Modulo di comunicazione semplificata

Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
Il modulo si compone di 5 sezioni:
- Dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale
- Dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici
- Dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL
- Dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo determinato o indeterminato), data inizio e cessazione
- Dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione.
Le nuove regole si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a partire dal 1° settembre 2022.
Nota bene
Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

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