Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la modifica al decreto IVA in tema di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale di beni. Questa modifica - che si è resa necessaria per recepire i principi dettati dalla della Corte di Giustizia UE nella sentenza C‑288/16 del 29 giugno 2017 - è destinata a produrre importanti effetti sugli operatori, che sono adesso tenuti a verificare se i servizi siano resi direttamente nei confronti dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni. La nuova impostazione normativa, infatti, circoscrive la non imponibilità IVA ai soli rapporti diretti tra il soggetto tenuto al trasporto e il mittente o destinatario dei beni.
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