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Assicurazioni: stabiliti i contributi IVASS e CONSAP 2022

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Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022 tre decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabiliscono rispettivamente: misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2022; misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2022 dai periti assicurativi; misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022 tre decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in riferimento ai contributi da pagare ad IVASS e CONSAP.
Nello specifico i decreti pubblicati sono:
- il decreto 6 settembre 2022 che stabilisce misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2022;
- il decreto 6 settembre 2022 che stabilisce misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2022 dai periti assicurativi;
- il decreto 7 settembre 2022 che stabilisce misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Contributi IVASS intermediari di assicurazione e riassicurazione

Il decreto 6 settembre 2022 stabilisce che la misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2022, è determinata come segue:
a) Sezione A - agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 40,00;
- persone giuridiche: euro 230,00;
b) Sezione B - broker:
- persone fisiche: euro 40,00;
- persone giuridiche: euro 230,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 15,00;
d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 8.170,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 75,00.
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2022, è stabilito nella misura di settanta euro.

Contributi IVASS imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all’IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura di seguito indicata:
a) 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all'IVASS:
a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese.
Il decreto chiarisce che, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104 in misura pari al 4,07 per cento dei predetti premi.

Contributo CONSAP

Il contributo di gestione dovuto alla società Consap dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è determinato, per l'anno 2022, nella misura di euro ottantacinque.
Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2022.
A cura della Redazione

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