L’IVA agevolata per ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti non può trovare applicazione con riferimento alla cessione di acqua gelificata, bevande in gel, polveri addensanti e miscele polimeriche da somministrarsi per via orale ed enterale, effettuata sia nei confronti delle Aziende Sanitarie che di soggetti privati, in quanto gli stessi non sono qualificabili di per sé come "ausili o protesi", trattandosi di beni impiegati non per consentire al paziente di assumere le sostanze nutritive necessarie, ovviando alla menomazione funzionale permanente che gli impedisce di alimentarsi autonomamente, bensì di prodotti aventi la funzione di alimentare/idratare il paziente al quale sono somministrati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 505 del 12 ottobre 2022.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 505 del 12 ottobre 2022 ha fornito chiarimenti in tema di IVA da applicare alla cessione di supporti nutrizionali medici.
L'articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito nella Legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%.
Tale disposizione è stata poi trasfusa nel punto 41-quater della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicabilità della medesima aliquota ridotta per le cessioni di protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
L'Amministrazione finanziaria, con numerosi documenti di prassi, ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'agevolazione in esame, stabilendo che i beni ammessi a godere del beneficio debbono essere qualificabili di per sé come "ausili o protesi" e ne deve essere assicurata l'utilizzazione da parte dei soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti.
L'agevolazione di cui al n. 41-quater, della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/1972, non può trovare applicazione con riferimento alla cessione di prodotti (acqua gelificata, bevande in gel, polveri addensanti e miscele polimeriche) da somministrarsi per via orale ed enterale, effettuata sia nei confronti delle Aziende Sanitarie che di soggetti privati, in quanto gli stessi non sono qualificabili di per sé come "ausili o protesi", trattandosi di beni impiegati non per consentire al paziente di assumere le sostanze nutritive necessarie, ovviando alla menomazione funzionale permanente che gli impedisce di alimentarsi autonomamente, bensì di prodotti aventi la funzione di alimentare/idratare il paziente al quale sono somministrati.
Peraltro, considerata la natura agevolativa della norma in esame, alla luce del costante indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia al riguardo, la sua applicazione va contenuta nei limiti in essa considerati senza possibilità di interpretazioni estensive.
A cura della Redazione
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