Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 il decreto 16 settembre 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che disciplina gli aiuti per il settore del riso in crisi conseguente all'attuale situazione internazionale russo-ucraina di cui al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Le risorse destinate all'intervento sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ai soggetti beneficiari è concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022. L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali è stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 il decreto 16 settembre 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che disciplina gli aiuti per il settore del riso in crisi conseguente all'attuale situazione internazionale russo-ucraina di cui al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», nel rispetto della sezione 2.1 del Quadro temporaneo a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti. L'aiuto è determinato sulla base degli ettari di superficie coltivata nella campagna 2022.
Risorse disponibili
Le risorse destinate all'intervento sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».
Il contributo è concesso nei limiti fissati dal Quadro temporaneo sezione 2.1 e nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 (come successivamente modificato ed integrato).
Ai soggetti beneficiari è concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022. L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali è stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.
Procedura di richiesta dell'aiuto
Il soggetto beneficiario deve presentare al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda è offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario anche in modalità precompilata utilizzando anche la Domanda unica.
Il soggetto gestore cura l'istruttoria delle domande e quindi effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
Verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore:
- registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti;
- comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
- trasmette al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto richiesto, concesso ed erogato.
Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
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