Con la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito le misure le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.
È stata pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 che riporta le misure le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.
In particolare il decreto stabilisce le seguenti misure le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023:
- Imprese individuali iscritte o annotate nellasezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € 44,00 ed € 8,80 per unità locale;
- Imprese individuali iscritte nellasezione ordinaria: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale;
- imprese che in via transitoria pagano in misurafissa:
1) Società semplici non agricole: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale;
2) Società semplici agricole: € 50,00 ed € 10,00 per unità locale;
3) Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale;
4) Soggetti iscritti al REA € 15,00
- Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00.
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.
La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
L’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Fondo di perequazione, sviluppo e primalità
Restano, al momento, confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Potrai accedere ai servizi riservati, iscriverti alle newsletter, scaricare contenuti, consultare le scadenze e aggiungerle al tuo calendario. Ma non solo, con la registrazione avrai subito anche un buono sconto del valore del 20% che potrai utilizzare per i tuoi acquisti su ShopWKI!