Con riferimento al contratto di sale and lease back e alla cessione di un bene a una società di leasing con retrocessione in locazione finanziaria al cedente, in mancanza delle prerogative/diritti in capo all'utilizzatore del bene sarebbe configurabile una effettiva ''cessione del bene'' dal concedente/utilizzatore all'istituto di leasing, come tale assoggettabile ad IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 206 del 7 febbraio 2023, con cui ha specificato gli elementi della fattispecie contrattuale che possono rappresentare degli indici significativi che aiutano a valutare se l'operazione agli effetti dell'IVA è una cessione di beni piuttosto che un'unica operazione avente causa finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 206 del 7 febbraio 2023 in tema di contratto di sale and lease back e cessione di un bene a una società di leasing con retrocessione in locazione finanziaria al cedente.
Alcuni peculiari elementi della fattispecie contrattuale possono rappresentare degli indici significativi che aiutano a valutare se l'operazione agli effetti dell'IVA è una cessione di beni piuttosto che un'unica operazione avente causa finanziaria.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, inducono a dubitare della natura traslativa del negozio giuridico e ad avvalorare, dunque, la causa esclusivamente finanziaria all'operazione:
la presenza, nell'ambito della regolamentazione del rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad esempio, clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all'utilizzatore del bene, particolarmente incisive e stringenti, tali da far ritenere che sia quest'ultimo a conservare il diritto di disporre del bene ''come se ne fosse il proprietario'' (ad esempio, clausole convenzionali di limitazione della responsabilità del formale proprietario che, di fatto, evidenziano che sull'utilizzatore continuano a gravare la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti alla proprietà legale del bene)'';
La portata della sentenza della Cassazione n. 11023 del 27 aprile 2021 deve essere correttamente contestualizzata, nel senso che i principi ivi affermati rilevano nei casi in cui si riscontri una fattispecie contrattuale nella quale effettivamente l'utilizzatore continui a disporre del bene in leasing esercitando le prerogative essenziali riconducibili in capo al proprietario.
Ricorrendo tale ipotesi, l'interprete dovrebbe, dunque, valutare l'operazione di sale and lease back alla stregua di un'operazione di natura finanziaria.
Diversamente, in mancanza di dette prerogative/diritti in capo all'utilizzatore del bene sarebbe configurabile, nell'ambito dell'operazione di sale and lease back, una effettiva ''cessione del bene'' dal concedente/utilizzatore all'istituto di leasing, come tale assoggettabile ad IVA secondo le regole ordinarie e le modalità chiarite nella circolare n. 218/E del 2000.
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