In tema di mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario, laddove effettivamente il sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione per applicare il regime in parola, lo stesso può ritenersi non responsabile delle ''violazioni'' di omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 245 dell’8 marzo 2023.
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