Per il solo anno 2024 le aliquote IRPEF si riducono, da quattro a tre, in attesa dell’avvento della flat tax. Questa riduzione risulta favorevole, in particolare, per i contribuenti con un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, ai quali nel 2024 si applicherà l’aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%. È quanto emerge dalla lettura della bozza del decreto legislativo, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, che dà attuazione alla delega fiscale per la riforma della tassazione delle persone fisiche.
Le aliquote IRPEF da 4 diventano 3 in attesa della flat tax. È quanto emerge dalla lettura della bozza del decreto legislativo recante la
riforma dell’IRPEF approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023.
Aliquote IRPEF per il 2024
In base all’art. 1 del decreto, infatti, per il
solo anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’
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art. 11, comma 1,
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TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.
A regime, in base all’
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art. 11, comma 1,
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TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
- 15% fino a 15.000 euro;
- 25% oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa alla bozza di decreto, le disposizioni contenute nell’art. 1 sono finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché la graduale riduzione dell’IRPEF in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
a) garantire il rispetto del principio di proporzionalità nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni d’imposta, delle aliquote dell’imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
b) conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale e prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Le modifiche interessano lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024 l’aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.
Un esempio
Si supponga che un contribuente abbia un reddito complessivo pari a 28.000 euro; applicando le aliquote IRPEF ad oggi vigenti, l’IRPEF lorda è pari a:
(15.000 x 23%) + (13.000 x 25%) = 3.450 + 3.250 = 6.700 euro
Per effetto delle previsioni della bozza del decreto, l’IRPEF lorda sarebbe pari a (28.000 x 23%) = 6.440 euro
Si rinviene pertanto un risparmio d’imposta pari a 260 euro.
La riduzione delle aliquote IRPEF - come riportato anche dalla stampa specializzata - è espressione della volontà governativa di venire incontro alle esigenze finanziarie di quella fascia di contribuenti che percepiscono un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro (contribuenti dal reddito medio-basso) che si trovano a fare i conti - come del resto tutta la popolazione nazionale - con un’inflazione galoppante che nel 2023 ha registrato un incremento del 5,3%.
In questo modo si cerca di concedere a tale fascia della popolazione un maggior potere d’acquisto.
Detrazione per redditi da lavoro dipendente
Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
È stato, infatti, previsto che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’
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art. 1, comma 1,
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D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’
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art. 13, comma 1, lettera a),
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TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola.
Modifiche anche alle detrazioni
Al fine di conseguire il graduale
perseguimento dell’equità orizzontale, l’art. 2 della bozza di decreto dispone che per l’anno 2024 ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un
reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della
detrazione lorda spettante ai sensi dell’
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art. 15, comma 3-
bis,
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TUIR è diminuito di un importo pari a
260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:
- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
Ad esempio Tra gli oneri che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19% ci sono: - li interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale; - compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale; - le spese funebri; - l’istruzione universitaria, la frequenza scolastica e le spese sostenute per gli asili nido; - i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente; - i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”. |
- erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15, comma 1.1, TUIR), dei partiti politici (
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art. 11,
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D.L. n. 149/2013) e degli ETS (
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art. 83, comma 1,
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D.Lgs. n. 117/2017);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (
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art. 119, comma 4,
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D.L. n. 34/2020).
Ai fini dell’applicazione di tale decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto
al netto del
reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’
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art. 10, comma 3-
bis,
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TUIR.
Tale modifica in un certo modo cerca di “compensare” la perdita di gettito che si rinverrà dalla riduzione delle aliquote IRPEF.
Aggiornamento delle addizionali
Per effetto delle modifiche apportate alle aliquote IRPEF e alle detrazioni dall’imposta lorda, l’art. 3 della bozza di decreto è intervenuto sulle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, le cui aliquote possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
Viene infatti previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro il quale le Regioni e le Province autonome possono modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili, che scadrebbe ordinariamente il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui l’addizionale regionale si riferisce.
Anche i Comuni devono procedere all’adeguamento ai nuovi scaglioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024.
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