Impresa Dal Ministero del Turismo

Locazioni turistiche: non è ancora attiva la procedura di attivazione del CIN

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Il Ministero del Turismo informa che in merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero non è ancora entrata in esercizio. Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale. Con il Cin il ministero avrà uno strumento a carattere nazionale per vigilare e per contrastare l’abusivismo e il sommerso.
Con un comunicato stampa del 9 gennaio 2024, il Ministero del Turismo informa che in merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio.
Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.
Ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso.
Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza
E’ utile ricordare che Il CIN, codice identificativo nazionale, si differenzia dal CIR, codice identificativo regionale, nella forma che diventa a carattere nazionale, ma anche nella sostanza impedendo la frammentazione e le regole disomogenee fra le varie regioni che rendeva difficoltosa l’interlocuzione con le stesse piattaforme online. Con il Cin il ministero avrà uno strumento a carattere nazionale per vigilare e per contrastare l’abusivismo e il sommerso.

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