Con il decreto attuativo del credito di imposta Transizione 5.0 sono arrivati importanti chiarimenti sulla cumulabilità del bonus con altre agevolazioni e sulle modalità di fruizione. Utili indicazioni sono contenute anche nella circolare MIMIT-GSE del 16 agosto 2024. L’importo del credito di imposta utilizzabile non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato, ovvero quello rideterminato a seguito dell’invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione. Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Con quali agevolazioni è cumulabile? Come si utilizza il credito d'imposta?
Credito d’imposta Transizione 5.0 cumulabile con agevolazioni finanziate con risorse nazionali, come la Nuova Sabatini, ma non con il bonus investimenti 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni, come esplicitato nel decreto attuativo 24 luglio 2024, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al riguardo, si evidenzia che il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nell’ambito delle FAQ sulla Nuova Sabatini pubblicate sul proprio sito Internet, ha riconosciuto la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con la Nuova Sabatini. Il credito d’imposta Transizione 5.0, infatti, si puntualizza nella FAQ, non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini. Tuttavia, come sopra indicato, il cumulo del credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi non dovrà portare (…) al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, come indicato all’articolo 18 del decreto attuativo 24 luglio 2024, in considerazione che il credito d’imposta è finanziato a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro, l’
assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’
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articolo 9 del
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Regolamento (UE) 2021/241, il quale stabilisce che “il sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Il credito d’imposta, invece, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il
credito d’imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 (
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legge n. 178/2020);
-il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli articoli 16 e 16-bis, del D.Ln. 124/2023;
- il
credito d’imposta per investimenti nella
Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’
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articolo 13 del
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D.L. n. 60/2024.
Come esplicitato dal decreto attuativo 24 luglio 2024, in caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito Transizione 5.0 (mancato invio da parte dell’impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste), resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 di cui alla legge di Bilancio 2021, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del D.L. n. 39/2024.
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Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge di Bilancio 2021, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto MIMIT-MEF 24 luglio 2024.
Quando è fruibile il credito d’imposta
Quanto alle modalità di fruizione, il credito di imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente previo completamento dell’intero progetto di innovazione.
Nello specifico, come indicato nel decreto attuativo 24 luglio 2024 e nella circolare MIMIT-GSE del 16 agosto 2024, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche, a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, trasmettono, tramite la Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, apposita comunicazione, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste e gli estremi delle fatture, relativi agli investimenti effettuati, nonché allegando la documentazione a corredo.
Il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione determinato sulla base dei dati trasmessi dalla stessa.
Secondo quanto esplicitato nella
circolare del 16 agosto 2024, a conclusione del caricamento della documentazione, la Piattaforma informatica rilascerà una “
Ricevuta di avvenuto caricamento della comunicazione di completamento”, indicando un termine di dieci giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa. Tale notifica avverrà tramite la messa a disposizione sulla Piattaforma informatica della “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Nel caso di progetti di innovazione che siano oggetto delle verifiche documentali e/o in situ ovvero di attività di vigilanza, la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione” ovvero la “Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di completamento”, saranno comunicate a conclusione dell’iter istruttorio previsto.
Quali sono i tempi di utilizzo del credito d'imposta
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, in
una o più quote entro la
data del 31 dicembre 2025, ai sensi dell’
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articolo 17 del
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D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L'ammontare non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Come puntualizzato dal decreto attuativo 24 luglio 2024 e dalla circolare MIMIT-GSE del 16 agosto 2024, l’importo del credito di imposta utilizzabile non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato, ovvero quello rideterminato a seguito dell’invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione.
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Pertanto, in seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta effettivamente spettante sarà pari a quello prenotato;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.
Divieto di trasferimento e inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Il credito d’imposta:
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
-
non è soggetto al limite annuale di utilizzo di
250.000 euro di cui all’
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art. 1, comma 53, della
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Legge n. 244/2007;
-
non è soggetto al limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’
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art. 34 della
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Legge n. 388/2000;
-
non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all'
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art. 31 del
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D.L. n. 78/2010.
Irrilevanza fiscale
Il bonus:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini della
determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’
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articolo 61 del
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TUIR;
- non rileva ai fini del
rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’
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articolo 109, comma 5 del
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