Con il messaggio n. 3782 del 2024, l’INPS comunica, nell’ambito della Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso, con riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e alle comunicazioni obbligatorie, l’avvio di nuove procedure di regolarizzazione.
L’INPS, con il messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024, chiarisce che la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L'applicazione della misura ridotta, in caso di pagamento in forma rateale, è subordinata al versamento della prima rata; in assenza di regolarizzazione e pagamento entro i termini previsti, si procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle sanzioni civili nella misura ordinaria.
Contrasto al lavoro sommerso
L’INPS ha provveduto al rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” che, in questa prima fase, è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: I dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.
L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.
Regolarizzazioni UniEmens
I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla compliance, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuate nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo regolarizzazione di nuova istituzione:
- RE, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE’”.
Come già chiarito in premessa, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato. Tenuto conto che la fattispecie in trattazione fa emergere l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede, nell’ipotesi di evasion contributiva, una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L'applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance e l’agevolazione è subordinata al versamento della prima rata.
In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
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