Rivalutazione quote e terreni: tripla scadenza a novembre
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 113/2024) che ha prorogato la scadenza già fissata al 30 giugno 2024. Sempre a novembre, entro il giorno 15, devono essere versate la terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2022 e la seconda rata di quella dovuta per la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2023.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 1, commi 52 e 53, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 213/2023).
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 1, comma 52, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 213/2023; successivamente, i termini sono stati oggetto di proroga, grazie all’art. 4, comma 3, decreto Omnibus ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 113/2024), convertito in Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Invece, se la rivalutazione ha per oggetto beni detenuti anteriormente al 1° gennaio 2024 la scadenza da tener sott’occhio è quella del 15 novembre 2024 quando si dovrà procedere al versamento:
- della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022;
- della seconda rata di quella dovuta per la rivalutazione dei beni detenuti al 1° gennaio 2023.
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Rivalutazione 2024: cosa cambia
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articoli 5 e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma 7 della Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 448/2001.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 67, comma 1, lettere a-b, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TUIR) e le partecipazioni, la cui cessione produce redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TUIR. Ciò che in realtà cambia, in seguito alla legge di Bilancio 2024, è l’arco temporale di detenzione dei terreni e delle partecipazioni che, difatti, rientrano nell’agevolazione solo se posseduti alla data del 1° gennaio 2024, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Soggetti beneficiari
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- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e soggetti equiparati (
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 5 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TUIR) - enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
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Oggetto della rivalutazione
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I terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in particolare:
- le partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- i terreni, edificabili e con destinazione agricola
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Perizia di stima
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Il valore della rivalutazione deve essere rideterminato mediante perizia, ai sensi dei commi da 5 a 7 dell’
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 5, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 448/2001, redatta dai professionisti abilitati e asseverata con giuramento. La perizia è asseverata dalle cancellerie dei tribunali, anche dagli uffici dei giudici di pace e dai notai.
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Imposta sostitutiva
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Al valore “rideterminato” è il valore del bene determinato dalla relazione di stima redatta e asseverata con giuramento, a tale valore si applica un’imposta sostitutiva, del 16% da pagarsi in unica soluzione o in tre rate annuali.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare n. 1/E/2021 (il documento di prassi illustra, tra l’altro, la casistica di rideterminazione del costo fiscale, afferente solo a una parte della partecipazione posseduta);
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare n. 16/E/2023.
Rivalutazione: cosa scade a novembre?
Come pagare l’imposta sostitutiva della rivalutazione 2024
Asset
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Rideterminazione del valore
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Perizia
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Calcolo imposta sostitutiva
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Partecipazioni
non quotate
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Mediante perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento del 1° gennaio 2024 redatta da un professionista abilitato
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Sì
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Valore di perizia
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Partecipazioni quotate
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Facoltà di determinare il valore normale, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR.
È ammessa la rideterminazione parziale del costo di una partecipazione quotata (cfr. circolare n. 16/E/2023)
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No
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Valore normale, calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023
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Terreni
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Mediante perizia di stima redatta da un professionista tecnico abilitato
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Sì
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Valore di perizia
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Nota bene
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria sono considerate perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (circolare n. 16/2023).
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 10 e seguenti del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.P.R. n. 602/1973.