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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024, per il quale il testo normativo non prevedeva la preventiva autorizzazione UE, è, invece, menzionato ed autorizzato nella medesima decisione con cui è stato confermato il bonus giovani ex Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 22, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024. In analogia, si potrebbe ritenere che possano verificarsi le stesse criticità legate alla decorrenza delle assunzioni incentivate già rilevate per il bonus giovani che, nella versione bollinata del relativo D.M. attuativo, ora non più disponibile nel sito del Governo, tagliava fuori tutti i rapporti di lavoro precedenti al 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione europea. Per avere chiarezza non resta che attendere il decreto attuativo.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito in Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma L. n. 95/2024 ha introdotto il “bonus donne”, un incentivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di donne che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 2, punto 4), lettera f), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Reg. UE 651/2014, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per l’anno in corso vedi D.M. 3217 del 30 dicembre 2024).
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024 non menziona l’obbligo di attendere la preventiva autorizzazione da parte della UE, come invece previsto per tutte le altre misure introdotte (“bonus giovani” - art. 22, “bonus ZES” - art. 24, “bonus settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” - art. 21), ma esclusivamente la necessità di uno specifico D.M. attuativo, ad oggi non ancora pubblicato.
L’autorizzazione UE e le possibili criticità
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024 non prevedesse l’obbligo di attendere l’autorizzazione UE, nella decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, la medesima che ha autorizzato anche il “bonus giovani” ex art. 22, risulta inserito anche il “bonus donne” ex art. 23.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TFUE.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma TFUE, poiché i soggetti con tali caratteristiche rientrano tra i lavoratori molto svantaggiati, come definiti dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 2, punto 99), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Reg. UE n. 651/2014.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.L. n. 60/2024 prevedesse l’autorizzazione UE, questa non è stata necessaria, proprio perché trattasi dei medesimi soggetti molto svantaggiati e, pertanto, non soggetti a tale obbligo.
In buona sostanza il “bonus donne mezzogiorno” è stato assoggettato ad autorizzazione UE esattamente come il bonus giovani, e, pertanto, parrebbe logico ritenere che possano verificarsi le medesime criticità legate alladecorrenza delle assunzioni incentivate già rilevate per il bonus giovani che, come noto, nella versione bollinata del relativo D.M. attuativo, ora non più disponibile nel sito istituzionale www.programmagoverno.gov.it, tagliava fuori tutti i rapporti di lavoro precedenti al 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della UE. |
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