Lavoro e Previdenza Dopo l’autorizzazione UE

Bonus donne del decreto Coesione: quale decorrenza per la fruizione dello sgravio?

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Il bonus donne, l’incentivo introdotto dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 23 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024, per il quale il testo normativo non prevedeva la preventiva autorizzazione UE, è, invece, menzionato ed autorizzato nella medesima decisione con cui è stato confermato il bonus giovani ex Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 22, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024. In analogia, si potrebbe ritenere che possano verificarsi le stesse criticità legate alla decorrenza delle assunzioni incentivate già rilevate per il bonus giovani che, nella versione bollinata del relativo D.M. attuativo, ora non più disponibile nel sito del Governo, tagliava fuori tutti i rapporti di lavoro precedenti al 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione europea. Per avere chiarezza non resta che attendere il decreto attuativo.
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D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito in Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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L. n. 95/2024 ha introdotto il “bonus donne”, un incentivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di donne che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nei territori della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovunque residenti ed operanti nelle professioni e nei settori di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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articolo 2, punto 4), lettera f), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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Reg. UE 651/2014, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per l’anno in corso vedi D.M. 3217 del 30 dicembre 2024).
La misura consiste nello sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 24 mesi dall’assunzione, entro il limite mensile per lavoratrice pari a 650 euro, a condizione che le assunzioni agevolate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il citato Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 23 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024 non menziona l’obbligo di attendere la preventiva autorizzazione da parte della UE, come invece previsto per tutte le altre misure introdotte (“bonus giovani” - art. 22, “bonus ZES” - art. 24, “bonus settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” - art. 21), ma esclusivamente la necessità di uno specifico D.M. attuativo, ad oggi non ancora pubblicato.

L’autorizzazione UE e le possibili criticità

Nonostante, come detto, il Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024 non prevedesse l’obbligo di attendere l’autorizzazione UE, nella decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, la medesima che ha autorizzato anche il “bonus giovani” ex art. 22, risulta inserito anche il “bonus donne” ex art. 23.
In particolare, viene affermato che tale bonus si compone di due sottomisure: “una sottomisura che si applica in tutta Italia e una sottomisura che si applica solo nel Mezzogiorno”, e che la prima sottomisura del “bonus donne” soddisfa le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg.651/2014), ai sensi dell'art. 3 dello stesso.
In seguito a ciò, tale prima sottomisura risulta compatibile con l'art. 107 del trattato di funzionamento della UE (TFUE) e, pertanto, esentata dall'obbligo di notifica di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 108 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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TFUE.
Pertanto, prosegue la UE “La presente decisione riguarda pertanto esclusivamente il Bonus Giovani e il Bonus Donne Mezzogiorno”, ovvero quello relativo alle donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES.
Di contro, il medesimo incentivo previsto per le donne prive di piego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, è invece esentato dall'obbligo di notifica di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 108 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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TFUE, poiché i soggetti con tali caratteristiche rientrano tra i lavoratori molto svantaggiati, come definiti dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 2, punto 99), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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Reg. UE n. 651/2014.
Tale considerazione è, di fatto, coerente, con la valutazione effettuata per il “bonus ZES”, rivolto ugualmente a lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e, infatti, nonostante il testo dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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art. 24 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024 prevedesse l’autorizzazione UE, questa non è stata necessaria, proprio perché trattasi dei medesimi soggetti molto svantaggiati e, pertanto, non soggetti a tale obbligo.
In buona sostanza il “bonus donne mezzogiorno” è stato assoggettato ad autorizzazione UE esattamente come il bonus giovani, e, pertanto, parrebbe logico ritenere che possano verificarsi le medesime criticità legate alladecorrenza delle assunzioni incentivate già rilevate per il bonus giovani che, come noto, nella versione bollinata del relativo D.M. attuativo, ora non più disponibile nel sito istituzionale www.programmagoverno.gov.it, tagliava fuori tutti i rapporti di lavoro precedenti al 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della UE.
Per avere chiarezza in merito a ciò, è comunque indispensabile attendere la pubblicazione del D.M. di cui al c.7, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO

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D.L. n. 60/2024.

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