Scade il 31 marzo 2025 il termine entro cui i titolari di indennità mensile di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono comunicare all’INPS il reddito ricavato dall’attività lavorativa. La mancata presentazione dell’autodichiarazione autorizza l’INPS a chiedere la restituzione della prestazione sin dall’inizio dell’attività lavorativa.
Entro il 31 marzo 2025 i percettori di NASpI o DIS-COLL devono presentare l’autodichiarazione dei redditi percepiti nel 2024. L’adempimento riguarda i percettori dei trattamenti di disoccupazione che hanno intrapreso un’attività lavorativa autonoma o di impresa e va effettuato per via telematica con il modello Naspi-COM.
Per quanto concerne la NASpI, l’art. 10 comma 1 del DLgs. 22/2015 dispone l’obbligo in capo al lavoratore di informare l’INPS se, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Il lavoratore che non adempie alla presentazione dell’autodichiarazione dovrà restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La comunicazione è funzionale alla riduzione dell’importo nella misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento del trattamento.
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