Sull’efficacia delle sentenze penali di assoluzione solo per le sanzioni: una pioggia di critiche, in attesa delle SS.UU.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma sentenza della Corte di Cassazione 14 febbraio 2025, n. 3800, sul nuovo Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 74/2000, è stata unanimemente criticata in dottrina, ha generato irritazione e sconcerto nel Governo e ha indotto la medesima Sezione tributaria a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. È giustificato tanto clamore? La risposta è affermativa sia per la chiarezza e perspicuità della norma introdotta con la recente riforma delle sanzioni tributarie, dalla cui littera legis la Corte ha deciso di prescindere, sia per il non aver tenuto in debita considerazione l’indissolubile nesso tra accertamento dell’imposta e irrogazione della sanzione, sia per aver ritenuto che l’ulteriore valutazione del giudice tributario sui fatti, che pur sono stati accertati definitivamente nel processo penale inducendo il giudice all’assoluzione, consenta di dare più compiuta attuazione al principio di capacità contributiva, quando in realtà vale l’esatto contrario. La criticatissima sentenza, malgrado ciò, è stata molto utile perché ha generato su questione decisiva, quella del rapporto tra processo penale e processo tributario, un fecondo dibattito di cui le Sezioni Unite non potranno che tener conto.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Corte di Cassazione, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 3800 (successivamente condivisa da Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma n. 4935 del 2025), ha ritenuto che l’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 74/2000, confluito, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2026, nell’art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 175 del 2024), vada interpretato nel senso che “la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali” con riguardo alle sole sanzioni tributarie, e non anche all’imposta accertata, “rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli elementi di prova introdotti nel giudizio”.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. civ., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 3800”, in Riv. tel. dir. trib., 25 febbraio 2025; A. Marcheselli, “Dal doppio binario al Capolinea Giusto Processo”, ibid., 1° marzo 2025; A. Kostner, “Sull’ordinanza interlocutoria per l’eventuale rinvio alle Sezioni unite del nuovo Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 74/2000”, ibid., 20 marzo 2025; M. Migazzi, “Dalla Cassazione uno stop alla riforma fiscale: sentenze penali di assoluzione efficaci solo per le sanzioni”, in IPSOA Quotidiano del 7 marzo 2025; P. Piantavigna, “Ne ter in idem penal-tributario: la parola alle Sezioni Unite”, in IPSOA Quotidiano dell’8 marzo 2025; F. Colaianni, “Prime osservazioni sulla Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma sentenza della Cassazione civile n. 3800/2025 in tema di efficacia del giudicato penale nel processo tributario”, in Giur. penale web, 2025, 3).
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma n. 1021 del 2025), non è riuscita a non far trapelare che il suo orientamento non collima con quello che emerge dalla criticatissima pronuncia del 14 febbraio scorso. Da una parte si scrive infatti, con felice sintesi, che la tesi sostenuta in prima battuta dalla Corte “risponde all’obiettivo della riforma di attuare il principio di non contraddizione e coerenza del sistema, innovando la struttura del c.d. doppio binario per armonizzarne la disciplina con i principi generali dell’ordinamento, con primario riferimento all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 53, comma 1, della Costituzione che impone, quale requisito strutturale dell’obbligazione tributaria, l’effettività e la realità del presupposto impositivo”; dall’altra parte, con riferimento all’orientamento da ultimo sopravvenuto, nemmeno si cita l’anzidetto parametro costituzionale, che pur era stato utilizzato nella sentenza n. 3800 a sostegno e giustificazione della soluzione ivi propugnata. Per non dire poi che, al punto 8.6.1 dell’ordinanza, la Corte non riesce a trattenersi dal confutare l’orientamento restrittivo nella parte in cui sostiene che la lettera dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 74 del 2000, confermerebbe l’esclusione dell’automatica efficacia del giudicato concernente i fatti materiali definitivamente accertati in ambito penale sulle maggiori imposte accertate.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 74 del 2000, a mente del quale “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”, è chiarissimo: se all’esito del dibattimento viene accertata l’insussistenza del fatto su cui si è fondata l’imputazione, tanto da indurre il giudice ad assolvere con le ricordate formule, quel fatto, purché la sentenza sia irrevocabile, fa stato senza limitazione alcuna nel processo tributario, avendo quest’ultimo ad oggetto la legittimità dell’accertamento dell’imposta e dell’irrogazione delle sanzioni collegate al mancato adempimento dell’obbligazione tributaria (fatti salvi i rari casi dell’impugnazione di atti in cui sono state irrogate penalità non collegate al tributo).
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 7, comma 5-bis, del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 546 del 1992, lo standard probatorio richiesto nel procedimento/processo tributario non si discosta più da quello prescritto in ambito penale, sicché risulta infondato il riferimento a criteri di riparto propri del tributario in quanto diversi, perché evidentemente meno rigorosi, rispetto a quelli invalsi nel dibattimento penale.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 533 c.p.p., essere condannato solo qualora la sua colpevolezza risulti oltre ogni ragionevole dubbio), in ciò differenziandosi dal processo tributario, dove troverebbe invece applicazione la regola, peraltro, lo dimostra persuasivamente Marcheselli, sfornita di ogni fondamento legislativo e sistematico, del “più probabile che non”.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma sentenza n. 3800 del 2025 è stata utile perché ha dimostrato che il sistema sa reagire agli errori della giurisprudenza di vertice: in un mese, o poco più, una decina di pregevoli e tempestivi contributi dimostra che gli studiosi sono più vigili di quel che si creda; la rimessione degli atti alla Prima Presidente, a distanza di soli venti giorni dal deposito della sentenza, dimostra non solo che esiste una dialettica interna alla Corte, ma anche che è fuori luogo pensare, quand’anche provocatoriamente, a preliminari confronti volti a intercettare il sentiment dei giudici di vertice.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 530, comma 2, c.p.p. Si confida tuttavia, per quanto qui sopra esposto, che si arrivi a una sentenza in grado di “mettere le cose a posto”, valorizzando definitivamente, anche nella prospettiva del divieto del ne bis in idem, l’”univocità dell’accertamento materiale del fatto” (così Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass., ordinanza n. 5714/2025) tra processo penale e processo tributario.