Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Imposta sulle assicurazioni: acconto non dovuto solo in caso di cessazione dell’attività e mancata riscossione dei premi

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Con la risposta a interpello n. 84 del 31 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, affinché una società assicurativa non debba versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, occorre il verificarsi di una duplice condizione nell’anno di riferimento per tale acconto: la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo. L’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo.

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