Tra i bonus edilizi in vigore nel 2025, di particolare importanza sono il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’ecobonus ordinario. La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha rimodulato le aliquote di detrazione e ha escluso dalle agevolazioni le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come ad esempio le caldaie a gas. I bonus edilizi, inoltre, rientrano nei nuovi limiti alle detrazioni IRPEF introdotti dalla legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro

Sommario

Bonus casa: che cos’è

Chi sta effettuando o ha intenzione di effettuare lavori edili ha a disposizione diverse agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d'imposta.

Tra i bonus edilizi in vigore nel 2025, di particolare importanza il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il cosiddetto bonus casa è la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 16-bis del TUIR.

L’agevolazione è stata resa permanente dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 4 del D.L. n. 201/2011 (convertito con la Legge n. 214/2011), che ha fissato la percentuale di detrazione al 36% e la spesa massima agevolabile a 48.000 euro per unità immobiliare. 

Diverse le novità in vigore dal 1° gennaio 2025. 

In primo luogo, la legge di Bilancio 2025 ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 207/2024) ha rimodulato le aliquote di detrazione del bonus.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Leggi anche Legge di Bilancio 2025: la mappa di bonus, crediti d’imposta e agevolazioni

Bonus casa: chi può fruire della detrazione?

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolabili e che hanno sostenuto le spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.

Hanno diritto alla detrazione:

- il proprietario o il nudo proprietario;

- il titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

- i soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile.


Familiari e conviventi di fatto

La detrazione spetta anche:

- al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);

- al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

- al componente dell’unione civile, convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato;

- al componente unione di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Inoltre, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Promissario acquirente

Il promissario acquirente può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione se:

- è stato immesso nel possesso dell’immobile;

- esegue gli interventi a proprio carico;

- è stato registrato il contratto preliminare di vendita.

Lavori in economia

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Condomini

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Possono ugualmente beneficiare della detrazione i condomini minimi (ossia gli edifici composti da un numero non superiore a 8 condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, a condizione che:

- il pagamento delle spese sia effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);

- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riportino nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali

Il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo Irpef) sono ammessi alla detrazione fiscale solo nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale, intendendosi per tali i fabbricati nei quali la superficie complessiva delle unità a destinazione abitativa sia superiore al 50% di quella totale dell’edificio.

Diversamente, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50%, possono beneficiare della detrazione, per le spese realizzate sulle parti comuni, esclusivamente i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Inoltre, affinché siano configurabili delle “parti comuni” condominiali, l’edificio deve essere composto da più unità abitative funzionalmente autonome, non essendo richiesta, invece, l’esistenza di una pluralità di proprietari.

Bonus casa: quali immobili possono fruire della detrazione? 

La detrazione spetta per gli interventi effettuati su edifici, situati nel territorio dello Stato, residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione (con la sola eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali).

Si può fruire della detrazione anche nel caso in cui prima degli interventi, l’immobile esistente è frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente accatastale in categoria F/4 destinate ad abitazioni (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021).

Destinazione non catastale

Non è possibile fruire del bonus casa se, dopo l’intervento, l’immobile non avrà una destinazione d’uso abitativa, indipendentemente dal fatto che la categoria catastale sia compresa tra quelle abitative, tra la A/1 e la A/9 ovvero la A/11 (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021).

Bonus casa: per quali lavori spetta la detrazione?

Rientrano nel perimetro dell’agevolazione sia i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali.

Nel dettaglio, è possibile beneficiare del bonus casa per:

1) Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale - lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia
2) Manutenzione straordinaria - lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia
3) Restauro e di risanamento conservativo - lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia
4) Ristrutturazione edilizia - lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo unico Edilizia
5) Lavori necessari alla ricostruzione e al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza
6) Posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune:
- interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
- l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore
7) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi
8) Interventi finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
9) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi come furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (ad esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, ecc.). Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
10) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici
11) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico
12) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili). L’impianto deve essere installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (per usi domestici, illuminazione, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia
13) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Sono agevolate le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione
14) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla bonifica dall’amianto
15) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
16) Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici. La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di dichiarazione di conformità rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima ed indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio
17) Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (articolo 16-bis, comma 3-bis, TUIR)

Esclusione dal bonus ristrutturazioni delle caldaie a gas

Con una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, risultano escluse dall’agevolazione le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus casa acquisti: quando spetta la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati?

Il bonus casa spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 3, TUIR).

Ai fini della detrazione (bonus casa acquisti):

- l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;

- devono essere stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria);

- gli interventi realizzati devono riguardare l’intero fabbricato e non esclusivamente la singola unità che viene trasferita;

- la vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

Bonus casa: a quanto ammonta e qual è l’ammontare massimo di spesa detraibile?

In via ordinaria, la detrazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa annuale di 48.000 euro per unità immobiliare (articolo 16-bis del TUIR).

Secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 16-bis del TUIR, la percentuale di detrazione "ordinaria" è invece pari al 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente.

A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 55, lettera b), legge n. 207/2024), la misura della detrazione è così articolata:

a) per le spese sostenute nel 2025:

- detrazione al 50%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- detrazione al 36%, in tutti gli altri casi;

b) per le spese sostenute nel 2026 e 2027:

- detrazione al 36%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- detrazione al 30%, in tutti gli altri casi;

c) per le spese sostenute dal 2028 a 2033:

- detrazione al 30%, a prescindere che si tratti o meno di abitazione principale;

d) per le spese sostenute dal 2034:

- la detrazione dovrebbe tornare al regime ordinario, con aliquota al 36%.

La detrazione è sempre pari al 50%, indipendentemente che si tratti o meno di abitazione principale e dall’anno di sostenimento delle spese, per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis del TUIR.

La legge di Bilancio 2025 ha ridefinito anche il limite massimo di spesa annuale, fissandolo a:

- 96.000 euro, nel 2025, 2026 e 2027;

- 48.000 euro, dal 2028.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

Bonus casa acquisti

Il bonus casa acquisiti, in via ordinaria, spetta nella misura del 36% e si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere i 48.000 euro

Anche il bonus casa acquisiti è interessato dalla rimodulazione della detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2025.

Si è tuttavia in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all'aliquota agevolativa applicabile, se quella più elevata (50% per le spese sostenute nel 2025/36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dai proprietari/titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero quella più bassa (36% per le spese sostenute nel 2025/30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027) prevista per tutti gli altri casi.

Detrazione spettante in caso di edifici ad uso promiscuo

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Detrazione spettante in caso di erogazione di contributi

In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati.

L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, possono considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Bonus casa: quali sono i metodi di pagamento ammissibili?

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico bancario o postale (bonifico parlante), dal quale risulti:

- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Su questi bonifici le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto. Dal 1° marzo 2024 - secondo quando disposto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 88, legge 213/2023 – la ritenuta è pari all'11% (fino al 29 febbraio 2024, la ritenuta era pari all’8%).

Bonus casa acquisti

Non c'è obbligo di pagamento con bonifico parlante nel caso del bonus casa acquisti.

Casi particolari

Se per errore non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta e purché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Bonus casa: quali sono gli adempimenti per usufruire della detrazione?

Nei casi previsti, deve essere inviata all’Asl competente per territorio una comunicazione (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla regione) con le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

- natura dell’intervento da realizzare;

- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

- data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Bonus casa: deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA?

Per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili devono essere trasmesse all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.

La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus casa (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E/2019).

Leggi anche Interventi di risparmio energetico: al via la comunicazione dei dati all’ENEA 

Bonus casa: come viene fruita la detrazione?

Ai fini della fruizione della detrazione, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

La detrazione deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Determinazione dell’anno di sostenimento della spesa

Ai fini della determinazione dell’anno di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.

Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Ministero delle Finanze, circolare n. 57/E/1998, paragrafo 4).

A tale regola, fa eccezione il bonus casa acquisti, per il quale, oltre al pagamento durante il periodo agevolato, rileva anche la data dell’atto notarile.

Relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, rileva la data in cui l'amministratore o altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Capienza fiscale

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Bonus casa: è possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, non è più possibile optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Ne consegue che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione può essere fruita esclusivamente mediante detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Le opzioni sconto in fattura/cessione del credito restano possibili solo per le spese sostenute nel 2024 qualora si rientri nelle deroghe previste dal D.L. n. 39/2024.

Tra le eccezioni previste, rientra il bonus casa acquisti. In particolare, per tale bonus, per le spese sostenute nel 2024, le opzioni di sconto in fattura/cessione del credito restano consentite qualora, in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. 

A seguito della modifica apportata dal D.L. n. 39/2024 non é possibile neppure cedere le rate residue relative al bonus casa. In particolare, secondo quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 4-bis, dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024), non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute per gli interventi agevolati con tutti i bonus edilizi di cui l’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (tra cui, il bonus casa). 

Bonus casa: si trasferisce la detrazione?

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale è stato eseguito l’intervento di recupero prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In sostanza, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.


Trasferimento mortis causa

In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, a prescindere dal fatto che esso sia adibito o meno ad abitazione principale.

Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre.

La libera e piena disponibilità del bene, in capo all’erede, deve essere effettiva non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni d’imposta con riferimento ai quale l’erede stesso intende beneficiare della corrispondente quota di beneficio fiscale.

Se, per esempio, l’erede che detiene direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

Inoltre, ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all'erede, la detenzione materiale e diretta richiesta dalla norma deve sussistere con riferimento all'intero immobile: pertanto, nel caso in cui solo una parte dell'immobile sia concessa in locazione, l’erede locatore o comodatario non potrà fruire della detrazione in relazione alle quote relative alle annualità nelle quali l’immobile non può dirsi nella detenzione materiale e diretta del contribuente per l’intera superficie.

Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Ecobonus: che cos’è?

L’ecobonus è l’agevolazione disciplinata dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 14 del D.L. 63/2013 e consiste in una detrazione Irpef (per le persone fisiche) o Ires (per le società) per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti.

L’agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 55, lettera a), legge n. 207/2024) ne ha prorogato l’efficacia alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e ha rimodulato le aliquote agevolative.

Dal 1° gennaio 2028, salvo modifiche, sarà possibile ricorrere solo al bonus casa.

Ecobonus: chi può fruire della detrazione?

Sono ammessi a fruire della detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono, a qualunque titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.

In particolare, possono fruire dell’ecobonus:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

- le associazioni tra professionisti;

- le società semplici;

- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

- gli istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati;

- le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.

Hanno diritto alla detrazione:

- il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario);

- il nudo proprietario dell’immobile;

- il titolare di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- il comodatario;

- il locatario;

- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);

- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

- il convivente more uxorio;

- il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e il preliminare sia stato registrato.


Interventi realizzati mediante contratti di leasing

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Ai fini della detrazione, quindi, non assumono rilievo i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Ecobonus: quali immobili possono fruire della detrazione?

L’ecobonus spetta per gli interventi eseguiti su edifici esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU (se dovuta).

Sono quindi esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile.

Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari (Agenzia delle Entrate, circolare n. 17/E/2023).

Ammessi tutti gli immobili d’impresa

I titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali” (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 34/E/2020).

Casi particolari

L’ecobonus spetta anche se l'edificio oggetto degli interventi edilizi è accatastato come:

- “unità collabente” (F2), cioè è un fabbricato totalmente o parzialmente inagibile e non produttivo di reddito;

- “unità in corso di definizione” (F/4);

- “unità in corso di costruzione” (F/3) solo se gli interventi agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti, successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Resta fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle categorie catastali ammesse al beneficio.

Ecobonus: quali sono gli interventi agevolati?

Ampio e articolato è il catalogo degli interventi agevolabili.

In sintesi, è possibile beneficiare dell’ecobonus per i seguenti interventi:

 

Interventi di riqualificazione energetica globale: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio Limite massimo di detrazione: 100.000 euro     
Coibentazioni di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) Limite massimo di detrazione: 60.000 euro 
Sostituzione di finestre comprensive di infissi
Limite massimo di detrazione: 60.000 euro
Acquisto e posa in opera delle schermature solari Limite massimo di detrazione: 60.000 euro 
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio Limite massimo di spesa: 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 Limite massimo di spesa: 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti contestualmente alla riqualificazione energetica e alla riduzione di una classe del rischio sismico Limite massimo di spesa: 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti contestualmente alla riqualificazione energetica e alla riduzione di due classi del rischio sismico Limite massimo di spesa: 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 
Installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda Limite massimo di detrazione: 60.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro  Limite massimo di detrazione: 30.000 euro
Sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe, con un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20% Limite massimo di detrazione: 100.000 euro 
Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili Limite massimo di detrazione: 30.000 euro 
Installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
 Limite massimo di detrazione: 15.000 euro

 Esclusione dal bonus ristrutturazioni delle caldaie a gas

Con una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, risultano escluse dall’agevolazione le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Ecobonus: quali sono le aliquote di detrazione in vigore dal 2025?

A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), la misura della detrazione è così articolata:

a) per le spese sostenute nel 2025:

- detrazione al 50%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- detrazione al 36%, in tutti gli altri casi;

b) per le spese sostenute nel 2026 e 2027:

- detrazione al 36%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- detrazione al 30%, in tutti gli altri casi.

Ecobonus: sono previsti dei costi massimi specifici agevolabili?

A seguito dell’entrata in vigore del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su ONE FISCALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.M. 6 agosto 2020Requisiti tecnici”, gli interventi che accedono all’ecobonus (ad esclusione del bonus per i lavori di efficienza energetica effettuati congiuntamente con gli interventi sismici) iniziati successivamente al 6 ottobre 2020 (corrispondente alla data di entrata in vigore del D.M.) devono rispettare non solo il tetto massimo complessivo di spesa, ma anche massimali unitari di costo.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022, il massimale di spesa specifico é fissato dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022.

Il massimale è riferito all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione dell’intervento, e non comprende: IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Ai fini del bonus, rileva il valore minimo tra quello indicato nel D.M. 14 febbraio 2022 costi massimi e quello oggetto di fattura.

Qualora i costi sostenuti siano superiori ai massimi previsti, la detrazione spetta nel limite dei massimali di spesa. In altre parole, la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione.

Leggi anche 110% e bonus edilizi “minori”: nuove FAQ chiariscono l’applicazione del decreto Prezzi

Ecobonus: quali sono i metodi di pagamento ammissibili?

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare:

a) i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (bonifico parlante) dal quale risulti:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;

- il numero e la data della fattura a cui tale bonifico si riferisce;

b) i soggetti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Ecobonus: quale certificazione è necessaria?

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori);

- l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi (questo documento in alcuni casi non è più richiesto);

- la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Ecobonus: deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA?

Ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’Enea i dati relativi agli interventi realizzati.

La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (è possibile la remissione in bonis).

Ecobonus: come viene fruita la detrazione?

L’ecobonus si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Ecobonus: è possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, non è più possibile optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Ne consegue che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione può essere fruita esclusivamente mediante detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Le opzioni sconto in fattura/cessione del credito restano possibili solo per le spese sostenute nel 2024 qualora si rientri nelle deroghe previste dal D.L. n. 39/2024.

A seguito della modifica apportata dal D.L. n. 39/2024 non é neppure possibile cedere le rate residue relative all’ecobonus. In particolare, secondo quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 4-bis, dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024), non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute per gli interventi agevolati con tutti i bonus edilizi di cui l’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (tra cui, il bonus casa).

Ecobonus: si trasferisce la detrazione?

In caso di vendita dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, le quote residue di detrazione competono all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.

Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta.

Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile.

Trasferimento mortis causa

In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre.

La libera e piena disponibilità del bene, in capo all’erede, deve essere effettiva non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni d’imposta con riferimento ai quale l’erede stesso intende beneficiare della corrispondente quota di beneficio fiscale.

Se, per esempio, l’erede che detiene direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

Il bonus casa e l’ecobonus sono cumulabili?

Per le medesime spese non è possibile cumulare il bonus casa e l’ecobonus.

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati sono agevolati sia con il bonus casa che con l’ecobonus, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.

Pertanto, se gli interventi realizzati rientrino sia nel bonus casa che nell’ecobonus, bisognerà decidere di quale detrazione beneficiare.

La scelta fatta non può essere successivamente modificata: non si potrà infatti cambiare idea e passare successivamente ad un’altra tipologia di incentivo.

È bene tener presente che il divieto di cumulo riguarda la medesima spesa: quindi, se si beneficia del bonus casa per un intervento (ad esempio: installazione inferriate) è possibile usufruire dell’ecobonus per un altro intervento (ad esempio: sostituzione di finestre che rispettano determinati indici di trasmittanza).

Bonus casa ed ecobonus: come funziona il nuovo limite alle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000?

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, legge n. 207/2024) ha fissato nuovi limiti per la fruizione delle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.

Detti limiti si applicano anche al bonus casa e all’ecobonus.

Secondo la nuova disposizione, con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene determinato moltiplicando un “importo base” pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

per un coefficiente pari a:

- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.

Da tali limitazioni sono escluse:

- le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccendenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente);

- le detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 e all’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del D.L. n. 3/2015.
Per le detrazioni ripartite in più annualità, come i bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal nuovo tetto massimo alle detrazioni, gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 nonché le rate relative ai bonus edilizi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Quando è obbligatoria l’applicazione del contratto collettivo?

Ai fini sia del bonus casa che dell’ecobonus, per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, le detrazioni spettano se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Chiarimenti in merito a tale obbligo sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2023.