La Global Minimum Tax consiste in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle imprese situate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale.

È stata introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, emanato in attuazione della Legge n. 111/2023 disciplinante la riforma fiscale ed è volta a garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese.

Il livello minimo di imposizione è raggiunto tramite l’applicazione di un’imposta integrativa nel caso in cui l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione non raggiunga il 15%.

L’obiettivo finale della Global Minimum Tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

Ambito applicativo

Le disposizioni relative alla Global Minimum Tax, a norma dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2023, si applicano alle imprese situate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale caratterizzato da ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro. Il dato deve risultare dal bilancio consolidato di gruppo e si considera integrato quando è soddisfatto in almeno due degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello con riferimento al quale disposizioni relative alla Global Minimum Tax trovano applicazione

Calcolo dell’imposizione effettiva (ETR)

L’aliquota di imposizione effettiva deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. La formula per il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva è pari al seguente rapporto:

Imposte rilevanti rettificate del Paese/Reddito netto rilevante del Paese

Calcolo dell’imposizione integrativa

La disciplina relativa al calcolo dell’imposizione integrativa stabilisce che, se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva (ETR) di un Paese è inferiore all’aliquota minima d’imposta (15%) e il reddito netto rilevante è positivo, l’imposta integrativa deve essere calcolata come segue:

L’aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, è dunque rappresentata dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15% e l’aliquota d’imposizione effettiva. Tale percentuale deve essere applicata al reddito netto rilevante. Secondo la formula seguente:

[Reddito netto rilevante - (% di esclusione x Costo del lavoro) - (% di esclusione x Immobilizzazioni materiali)] x (15% - ETR)