L’imposta di bollo rientra nel novero delle imposte indirette, quelle imposte che colpiscono una manifestazione mediata della ricchezza, in quanto questa manifestazione è indice (più o meno esatto) della capacità economica del contribuente, come i trasferimenti e il consumo della ricchezza.

Oggetto dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, va applicata:

- agli atti;

- ai documenti;

- nonché ai registri

indicati all’interno della Tariffa parte Prima e Seconda allegata al DPR n. 642/1972.

Non sono soggetti all’imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nell’allegata Tariffa al DPR n. 642/1972, gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

All’interno della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972 sono riportati gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.

Imposta di bollo su fattura

Sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, le fatture, ricevute (quali le ricevute fiscali), note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA.

Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo ovvero territoriale;

- escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;

- esenti da IVA;

- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

Imposta di bollo per le fatture elettroniche

Il Decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020, ha stabilito che il versamento dell’imposta di bollo, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Fermo restando il fatto che tale regola subisce una deroga in merito al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); infatti, il versamento dell’imposta di bollo in tal caso va effettuato entro il 30 settembre.

L’art. 3 del DL n. 73/2022 (c.d. DL Semplificazioni), intervenendo sull’art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023, la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).

A seguito del citato DL Semplificazioni la disposizione normativa è stata aggiornata portando il valore di riferimento da Euro 250 ad Euro 5.000.

Imposta di bollo su conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali

L’imposta di bollo viene applicata in modo diverso a seconda della natura del cliente intestatario del conto corrente ovvero libretto di risparmio. Più nel dettaglio:

- alle persone fisiche, torna applicabile l’imposta di bollo nella misura pari ad euro 34,20 annui;

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo si applica nella misura di euro 100 annui.

Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000.

Imposta di bollo sui contratti pubblici

L’art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (c.d. nuovo codice dei contratti pubblici), rinviando alla Tabella A dell’Allegato I.4 del medesimo D.Lgs., ha introdotto, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, una nuova modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici.

Il citato allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023 ha stabilito quanto segue:

- il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto determinato sulla base della tabella contenuta nell’allegato stesso. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti;

- sono esenti dall’imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

- il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all’articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR n. 642 del 1972.

Il pagamento va effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 Elide con i codici tributo approvati dalla RM n. 37/E del 28 giugno 2023.

Imposta di bollo: fin dall’origine e caso d’uso

L’imposta di bollo è dovuta:

- fin dall’origine con riferimento agli atti, documenti e registri riportati all’interno della Tariffa parte Prima allegata al DPR n. 642/1972, sempre che gli stessi siano formati nello Stato (Italia). Il termine “fin dall’origine” sta a significare che i citati atti, documenti e registri devono essere assoggettati all’imposta di bollo all’atto dell’emissione, quindi, prima di qualsiasi scritturazione;

- in caso d’uso in merito agli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa parte Seconda allegata al DPR n. 642/1972. Si ha “caso d’uso” quando i citati atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo

Dal punto di vista normativo non è stabilito su chi incombe il pagamento dell’imposta di bollo, infatti, viene prevista unicamente la solidarietà del pagamento dell’imposta di bollo.

Sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle eventuali sanzioni amministrative:

- tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con quanto disposto dal DPR n. 642/1972, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

- tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima assoggettarlo ad imposta di bollo.

Imposta di bollo dovuta in misura fissa o proporzionale

L’imposta di bollo è dovuta:

- in misura fissa: in tal caso l’imposta è corrisposta in un’unica soluzione indipendentemente dal valore indicato all’interno degli atti/documenti/registri soggetti ad imposta di bollo;

ovvero

- in misura proporzionale: in questo caso l’imposta di bollo si applica prendendo a riferimento una percentuale costante che andrà applicata all’importo indicato all’interno degli atti/documenti/registri soggetti ad imposta di bollo.

Imposta di bollo virtuale

Quando l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale:

- si deve procedere a richiedere un’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;

- si presenta la dichiarazione annuale con liquidazione provvisoria e a consuntivo dell’imposta di bollo virtuale;

- si effettuano i versamenti con rate bimestrali utilizzando il modello F24;

- sui documenti/atti soggetti ad imposta di bollo deve essere riportata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972”, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta, ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.